DOC

Vini Verbicaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Verbicaro” bianco, rosso e rosato devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.E’ esclusa ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Verbicaro” bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro. Le uve devono assicurare ai vini DOC Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% e al rosso dell’11% (12% al riserva). La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Verbicaro”

Vini Scavigna

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivate da specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 115 q.li per il tipo bianco e ai 90 q.li per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La Regione Calabria con proprio decreto, sentite gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero del Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale per la Tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alla competente Camera di Commercio.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% e ai tipi rosso e rosato dell’11%. Continua a leggere “Vini Scavigna”

Vini Savuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Savuto”

Vini San Vito di Luzzi

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Vito di Luzzi” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai 120 q.li per il tipo bianco e q.li 110 per i tipi rosso e rosato, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e i quattro chilogrammi per ceppo. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “San Vito di Luzzi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo Bianco e dell’11% per i tipi rosso e rosato. Continua a leggere “Vini San Vito di Luzzi”

Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi il 20% del limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”. Continua a leggere “Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto”

Vini Pollino

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di origine Controllata “Pollino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A questo limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Pollino”

Vini Melissa

CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Melissa” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione.La resa massima di uva per la produzione dei vini “Melissa” non deve essere superiore, per il vino bianco, ai q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “Melissa”. Continua a leggere “Vini Melissa”

Vini Lamezia

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purché quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Continua a leggere “Vini Lamezia”

Vini Greco di Bianco

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino “Greco di Bianco” non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%. Continua a leggere “Vini Greco di Bianco”

Vini Donnici

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Donnici”

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