cosenza

Vini Valle del Crati

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” devono essere tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia rosso e rosato e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vigneto. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetro volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Valle del Crati”

Vini Esaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi rossi, rosati e novelli. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;10% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Esaro”

Vini Condoleo

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” non deve essere superiore a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10,5% per i rosati, anche nella tipologia novello; 10,5% per i rossi, anche nella tipologia novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Condoleo”

Vini Calabria

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Calabria”

Vini Verbicaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Verbicaro” bianco, rosso e rosato devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.E’ esclusa ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Verbicaro” bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro. Le uve devono assicurare ai vini DOC Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% e al rosso dell’11% (12% al riserva). La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Verbicaro”

Vini Savuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Savuto”

Vini San Vito di Luzzi

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Vito di Luzzi” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai 120 q.li per il tipo bianco e q.li 110 per i tipi rosso e rosato, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e i quattro chilogrammi per ceppo. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “San Vito di Luzzi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo Bianco e dell’11% per i tipi rosso e rosato. Continua a leggere “Vini San Vito di Luzzi”

Vini Pollino

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di origine Controllata “Pollino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A questo limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Pollino”

Vini Donnici

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Donnici”

Olio extra vergine di oliva Bruzio

olio_bruzioLa coltivazione dell’olivo nel cosentino è caratterizzata dalla presenza di cultivar autoctone che, nel corso dei secoli, si sono selezionate grazie alla particolare esposizione dei terreni e all’ambiente pedoclimatico. L’olivicoltura fu introdotta dai Greci e nel corso dei secoli ha consentito di valorizzare vaste aree poco adatte a ospitare altre colture, assumendo una rilevante importanza per l’economia della provincia.

 

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