Vini Bivongi

I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bivongi” rosso:

  • Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico, delicato;
  • sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
  • Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 20 per mille.

“Bivongi” rosato:

  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille.

“Bivongi” bianco:

  • colore: paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso, gradevole;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E’ facoltà del Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini – di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco. Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4 e sottoposto all’invecchiamento obbligatorio di cui all’articolo 5, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolimetrico volumico totale minimo del 12,5%.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 24 maggio 1996

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “BIVONGI”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” è riservata ai vini rosso, riserva, novello, rosato e bianco, che rispondono alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

ARTICOLO 2

I vini “Bivongi” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi: “Bivongi” rosso o rosato: Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%; Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d’Avola o Mantonico nero) per i territori ove e raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati rispettivamente per le Provincie di Reggio Calabria e Catanzaro, fino a un massimo del 15%. “Bivongi” bianco: Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove è raccomandato o autorizzato o Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Malvasia bianca o Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le Province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino a un massimo del 30%. Il vino a denominazione di origine controllata “Bivongi” rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

ARTICOLO 3

Le uve destinate alla produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di: Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in Provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in Provincia di Catanzaro.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare o pedemontana, con esclusione dei fondovalle e di quelli al di sopra degli 800 metri sul livello del mare. E’ vietata ogni pratica di forzatura. I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di quelle di tipo espanso, e i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.Per i nuovi impianti e i reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore alle 4 mila unità e la produzione media per ceppo non dovrà superare rispettivamente i 3 e i 3.250 Kg. per le uve a bacca nera e quella a bacca bianca. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i tipi rosso e rosato e a tonnellate 13 per il bianco. Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare rispettivamente i 4 e i 5 Kg. per ceppo. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata “Bivongi”. La Regione Calabria può modificare dette rese ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 164/1992, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, nonché alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e Catanzaro. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi rosso e rosato un titolo alcolimetro volumico minimo naturale dell’11,5% e al tipo bianco del 10,5%. Le uve destinate alla produzione del tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolimetrico minimo naturale del 12%.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali, costanti e tradizionali della zona o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve. La Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

ARTICOLO 6

I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Bivongi” rosso:- Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;- odore: vinoso, caratteristico, delicato; – sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato; – Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%; – acidità totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 20 per mille.”Bivongi” rosato: – colore: rosato più o meno intenso; – odore: vinoso, caratteristico; – sapore: secco, gradevole, fruttato;- titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%; – acidità totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 16 per mille.”Bivongi” bianco: – colore: paglierino più o meno intenso; – odore: vinoso, gradevole; – sapore: secco, gradevole, fruttato; – titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%; – acidità totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 15 per mille.E’ facoltà del Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco.Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4 e sottoposto all’invecchiamento obbligatorio di cui all’articolo 5, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolimetrico volumico totale minimo del 12,5%.

ARTICOLO 7

I vini “Bivongi” rosso, rosato e bianco non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia ad esclusione del tipo novello. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto delle norme vigenti.Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini “Bivongi” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

ARTICOLO 8

Per il tipo rosso riserva immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità non superiore al 1,5 litri è obbligatoria la tappatura di sughero. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la tappatura metallica a vite.

territorio = RC

descrizione = I vini “Bivongi” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi: “Bivongi” rosso o rosato: Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%; Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d’Avola o Mantonico nero) per i territori ove e raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati rispettivamente per le Provincie di Reggio Calabria e Catanzaro, fino a un massimo del 15%.”Bivongi” bianco: Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove è raccomandato o autorizzato o Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.Malvasia bianca o Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le Province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino a un massimo del 30%. Il vino a denominazione di origine controllata “Bivongi” rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

AREA DI PRODUZIONE: Le uve destinate alla produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di : Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in Provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in Provincia di Catanzaro.

Vini Bivongi

Scrivi il tuo commento:

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Torna su