Vini Costa Viola

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “COSTA VIOLA”

ARTICOLO 1

L’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

ARTICOLO 2

L’Indicazione Geografica Tipica “Costa viola” è riservata ai seguenti vini: bianchi;rossi, anche nella tipologia novello;rosati, anche nella tipologia novello.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza.L’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Reggio Calabria, fino a un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di : Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara, in Provincia di Reggio Calabria.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

ARTICOLO 6

I vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolimetrici volumici totali minimi:”Costa Viola” bianco: 11%;”Costa Viola” rosso: 12%;”Costa Viola” rosato: 11,5%;”Costa Viola” rosato novello: 11,5%;”Costa Viola” rosso novello: 12%.

ARTICOLO 7

All’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” puĂ² essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piĂ¹ delle tipologie di cui al presente disciplinare.

territorio = RC

L’Indicazione Geografica Tipica “Costa viola” è riservata ai seguenti vini: bianchi;rossi, anche nella tipologia novello;rosati, anche nella tipologia novello.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza.L’Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.L’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Reggio Calabria, fino a un massimo del 15%.

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di : Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara, in Provincia di Reggio Calabria.

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