Vini Scavigna

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivate da specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 115 q.li per il tipo bianco e ai 90 q.li per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La Regione Calabria con proprio decreto, sentite gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero del Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale per la Tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alla competente Camera di Commercio.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% e ai tipi rosso e rosato dell’11%.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 17 ottobre 1994 – Modifica dal D.M. 12 maggio 1995

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI DI “SCAVIGNA”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini “Scavigna” devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo articolo 3 da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:”Scavigna” bianco: Trebbiano toscano, fino al 50%; Chardonnay, fino al 30%; Greco Bianco, fino al 20%; Malvasia bianca, fino al 10%.Possono concorrere i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la Provincia di Catanzaro, fino a un massimo del 35%.”Scavigna” rosso e rosato: Gaglioppo, fino al 60%; Nerello Cappuccio, fino al 40%.Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la Provincia di Catanzaro, fino a un massimo del 40%.

ARTICOLO 3

I vini “Scavigna” devono essere prodotte nella zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Terinese e di Falerna, in Provincia di Catanzaro.Tale zona è così delimitata: partendo dal km. 386 della Strada Statale Tirrena Inferiore n. 18, località Bracia, la linea di delimitazione segue la Strada Statale n. 18 diramazione che sale verso l’abitato di Nocera Terinese fino a incrociare l’altro bivio, chiamato bivio Fanciano a quota 261.Da questo punto la linea prosegue verso Est lungo la predetta Strada Statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l’abitato di Falerna.Da tale località segue la strada provinciale in direzione Sud fino a raggiungere la località Falerna Marina.Da tale punto d’incrocio, la delimitazione prosegue verso Ovest di nuovo lungo la Strada Statale n. 18 fino a raggiungere il km. 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivate da specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 115 q.li per il tipo bianco e ai 90 q.li per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.La Regione Calabria con proprio decreto, sentite gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero deel Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale per la Tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alla comptente Camera di Commercio.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% e ai tipi rosso e rosato dell’11%.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione e affinamento dei vini di cui all’articolo 2 devono essere effettuate nell’interno del territorio dei due comuni anche se ompresi solo in parte nella zona di produzione.I vini “Scavigna” bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

ARTICOLO 6

I vini di cui all’articolo 2 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:”Scavigna” bianco: – colore: bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino; – odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico; – sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato; – titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%; – acidità totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 15 per mille.”Scavigna” rosato: – colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni; – odore: delicato, caratteristico; – sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante; – titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%; – acidità totale minima: 5 per mille; – estratto secco netto minimo: 18 per mille.”Scavigna” rosso: – colore: rosso rubino più o meno intenso; – odore: gradevole, intenso, caratteristico; – sapore: secco, robusto, armonico; – titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%; – acidità totale minima: 5 per mille; – estratto secco netto minimo: 20 per mille.E’ facoltà del Ministro delle Risorse Agricole, alimentari e Forestali di modificare con proprio decreto per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.E’ consentito, altresì l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree di località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

ARTICOLO 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

territorio = CZ

I vini di cui all’articolo 2 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

“Scavigna” bianco:

  • COLORE: Bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino.
  • ODORE: Fresco, vinoso, gradevole, caratteristico.
  • SAPORE: Asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO MINIMO TOTALE: 10,5%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 4,5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 15 per mille.

“Scavigna” rosato:

  • COLORE: Rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni.
  • ODORE: Delicato, caratteristico.
  • SAPORE: Sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO MINIMO TOTALE: 11%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18 per mille.

“Scavigna” rosso:

  • COLORE: rosso rubino più o meno intenso.
  • ODORE: Gradevole, intenso, caratteristico.
  • SAPORE: Secco, robusto, armonico.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO MINIMO TOTALE: 11,5%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 20 per mille.

AREA DI PRODUZIONE: I vini “Scavigna” devono essere prodotte nella zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Terinese e di Falerna, in Provincia di Catanzaro.Tale zona è così delimitata: partendo dal km. 386 della Strada Statale Tirrena Inferiore n. 18, località Bracia, la linea di delimitazione segue la Strada Statale n. 18 diramazione che sale verso l’abitato di Nocera Terinese fino a incrociare l’altro bivio, chiamato bivio Fanciano a quota 261.Da questo punto la linea prosegue verso Est lungo la predetta Strada Statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l’abitato di Falerna.Da tale località segue la strada provinciale in direzione Sud fino a raggiungere la località Falerna Marina.Da tale punto d’incrocio, la delimitazione prosegue verso Ovest di nuovo lungo la Strada Statale n. 18 fino a raggiungere il km. 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.

Vini Scavigna

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