Vini Donnici

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole dell’8 maggio 1997.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “DONNICI”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Orignine Controllata “Donnici” è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare di produzione.Tali vini sono i seguenti:”Donnici” rosso (anche nelle tipologie riserva e novello);”Donnici” rosato;”Donnici” bianco.

ARTICOLO 2

La Denominazione di Origine Controllata “Donnici” è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:”Donnici” bianco:Montonico bianco (localmente noto come Mantonico): minimo 50%; Greco bianco; Malvasia bianca; Pecorello bianco (da soli o congiuntamente): massimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino a un massimo del 20%;”Donnici” rosso e rosato:Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco o Mantonico nero): minimo 50%;Greco nero: minimo 10%;Malvasia bianca, Greco bianco, Manotnico bianco, Pecorello bianco (da soli o congiuntamente): massimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, a bacca bianca fino a un massimo del 10% e a bacca nera fino a un massimo del 20%.

ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” comprende l’intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m., dei Comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta, tutti in Provincia di Cosenza.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” di cui all’articolo 2 debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei. Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone.E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro.La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati.Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima pe rettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazione di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della Denominazione di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini.Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini “Donnici” bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% e al vino “Donnici” rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11%.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento dei vinidi cui all’articolo 2 debbono essere effettuate nell’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e tradizionali della zona – anche se attuate con metodologie e macchinari
moderni – e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

ARTICOLO 6

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:”Donnici bianco”:- colore: bianco con riflessi gialli o verdolini; – sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato; – odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; – acidità totale minima: 5 g/l; – estratto secco netto minimo: 16 g/l.”Donnici” rosato:- colore: rosa più o meno intenso; – odore: caratteristico, delicato; – sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; – acidità totale minima: 5 g/l; – estratto secco netto minimo: 18 g/l.”Donnici” rosso (anche nella tipologia riserva):- colore dal rosso rubino al cerasuolo; – odore: vinoso, gradevole; – sapore: pieno, asciutto e armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; – acidità totale minima: 5 g/l; – estratto secco netto minimo: 20 g/l. E’ in facoltà del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia può portare in etichetta la menzione “riserva”. Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” deve figurare l’annata di produzione delle uve da cui hanno avuto origine i vini.Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rosso può utilizzare in etichetta l’indicazione “novello” secondo la vigente normativa sui vini novelli.Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni UE e nazionali in materia.E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengano effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

territorio = CS

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Donnici bianco”:

  • COLORE: Bianco con riflessi gialli o verdolini.
  • SAPORE: Secco, pieno, armonico, talvolta fruttato.
  • ODORE: Fresco, vinoso, gradevole, caratteristico.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11% vol.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 g/l.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16 g/l.

“Donnici” rosato:

  • COLORE: Rosa più o meno intenso.
  • ODORE: Caratteristico, delicato.
  • SAPORE: Fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11% vol.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMO: 5 g/l.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18 g/l.

“Donnici” rosso (anche nella tipologia riserva):

  • COLORE: Dal rosso rubino al cerasuolo.
  • ODORE: Vinoso, gradevole.
  • SAPORE: Pieno, asciutto e armonico.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12% vol.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 g/l.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 20 g/l.

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” comprende l’intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m., dei Comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta, tutti in Provincia di Cosenza.

Vini Donnici

Scrivi il tuo commento:

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Torna su