Vini Lamezia

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualitĂ .Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purchĂ© quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 2 maggio 1995 che ha sostituito il D.P.R. 21 dicembre 1978.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “LAMEZIA”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “Lamezia” è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e Greco che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini DOC “Lamezia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:Bianco:Greco B: fino al 50%;Trebbiano toscano B: fino al 40%;Malvasia B.: minimo il 20%.Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la Provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino a un massimo del 30%.Rosso e rosato:Nerello Mescalese N. e Nerello Cappuccio N. da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;Gaglioppo N. e Magliocco N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%;Greco N. e Marsigliana N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%.Possono concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la Provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino fino a un massimo del 20%.Greco:Greco B.: minimo 85%.Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la Provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino a un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controlata “Lamezia” devono essre prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in Provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, San Pietro a Maida.Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Sant’Eufemia di Lamezia Terme, il limite segue per la Strada Statale Tirrena Inferiore (n. 18) verso Nord-Ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km. 1 in localitĂ  Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione Nord-Est sino alla strada per Castiglione Marittimo raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo, in direzione Sud-Est, prosegue per il sentiero che attraverso le quote 201, 195, 243, 206, costeggiano a Ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro), risale il corso d’acqua e all’altezza della quota 287 per una retta, in direzione Est, raggiunge la strada che segue verso Nord-Est attraverso le localitĂ  Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso Sude-Est per la Strada Statale n. 18 (diramazione) fino al km. 28,200 cira, all’incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso Nord fino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione Nord-Est fino a incrociare la strad ain localitĂ  fondo Destre; segue tale strada in direzione Est fino all’incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso Sud-Est per il sentiero che, passando a Nord di Crozzano e a Sud di case Bucolia di sotto raggiunge il fosso d’acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso Nord e giunto alla quota 615 prosegue verso Sud per il sentiero e per la strada poi fino a incrociare il confine comunale di Lamezia Terme (Dosso Lupino), che segue verso Est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in direzione Sud, supera Accaria Rosaria, Galli e Feroleto Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea ferroviaria (quota 106), all’imbocco della galleria posta in prossimitĂ  della stazione di Feroleto Antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione Sud-Est sino all’incrocio con la Strada Statale delle Calabrie in prossimitĂ  del km. 12,200 prosegue per tale strada verso Ovest fino a raggiungere in prossimitĂ  del km. 17,800 l’incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso Sud-Est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello, prosegue lungo tale confine verso Ovest fino alla quota 217 sul torrente Rodia da dove, seguendo in direzione una retta in direzione Sud-Ovest, raggiunge il km. 6,400 della Strada Statale n. 181, prosegue quindi lungo questa in direzione Ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di San Pietro a Maida e Curinga sino a incrociare la Strada Statale n. 19-bis in prossimitĂ  del km. 32 e quindi lungo questa procede verso Sud sino a incontrare il confine comunale di Filadelfia (km. 33,800) segue tale confine, in direzione Sud-Ovest prima e poi Sud-Est e Sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al km. 8,400 circa, procede lungo questa fino al km. 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione Sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Francavilla Angitola segue verso Est il sentiero che incrocia il corso d’acqua Fiumicello, discendendolo verso Sud-Ovest sino a incrociare la Strada Statale n. 19-bis a Nord-Est di M. S. Domenica e lungo tale strada prosegue verso Ovest e poi a Nord fino al km. 36 (Piano di Curinga). Dal km. 36 segue una retta verso Nord fino a incrociare la stazione ferroviaria di Curinga e quindi lungo la linea ferroviaria raggiunge, prima della stazione di San Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di Lamezia Terme, lungo questi prosegue verso Nord-Est prima e poi a Nord-Ovest sino al ponte si Sant’Ippolito (localitĂ  Palazzo). Da ponte Sant’Ippolito segue verso Ovest il corso d’acqua che costeggia la localitĂ  Scannagatti fino alla Strada Statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione Nord il centro abitato di Sant’Eufemia di Lamezia Terme da dove è iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualitĂ .Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione.I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purchè quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti.La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole e al Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’affinamento e l’invecchiamento obbligatori, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi bianco e Greco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento e ai tipi rosato e rosso dell’11 per cento.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

ARTICOLO 6

I vini “Lamezia” devono rispondere rispettivamente, all’atto all’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:Bianco: – colore: paglierino piĂą o meno intenso; – odore: vinoso, gradevole, caratteristico; – sapore: asciutto, vellutato, pieno; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; – aciditĂ  totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 15 per mille.Rosso: – colore: cerasuolo piĂą o meno intenso, tendente al rubino carico con l’invecchiamento; – odore: gradevole, delicatamente vinoso, talvolta fruttato; – sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico, talvolta morbido; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; – aciditĂ  totale minima: 5 per mille; – estratto secco netto minimo: 18 per mille.Rosato: – colore: rosa piĂą o meno intenso; – odore: delicato, caratteristico; – sapore: fragrante, asciutto; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; – aciditĂ  totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 16 per mille.Greco: – colore: paglierino piĂą o meno intenso; – odore: gradevole, fresco, caratteristico; – sapore: asciutto, armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; – aciditĂ  totale minima: 4,5 per mille; – estratto secco netto minimo: 15 per mille.E’ facoltĂ  del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l’aciditĂ  totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Il tipo rosso, dopo tre anni di invecchiamento, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia di produzione.Il tipo rosso, elaborato secondo la specifica vigente normativa, può essere qualificato come vino “Novello”.Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata “Lamezia” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

ARTICOLO 8

Alla Denominazione di Origine Controllata “Lamezia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.Le indicazioni tendenti a specificare l’attivitĂ  agricola del produttore, quali viticoltore, fattoria, tenuta, vigna, podere, cascina, masseria e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia.

territorio = CZ

I vini “Lamezia” devono rispondere rispettivamente, all’atto all’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

  • COLORE: Paglierino piĂą o meno intenso.
  • ODORE: Vinoso, gradevole, caratteristico.
  • SAPORE: Asciutto, vellutato, pieno.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 4,5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 15 per mille.

Rosso:

  • COLORE: Cerasuolo piĂą o meno intenso, tendente al rubino carico con l’invecchiamento.
  • ODORE: Gradevole, delicatamente vinoso, talvolta fruttato.
  • SAPORE: Asciutto, di giusto corpo, armonico, talvolta morbido.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18 per mille.

Rosato:

  • COLORE: Rosa piĂą o meno intenso.
  • ODORE: Delicato, caratteristico.
  • SAPORE: Fragrante, asciutto.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 1,5%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 4,5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 16 per mille.

Greco:

  • COLORE: Paglierino piĂą o meno intenso.
  • ODORE: Gradevole, fresco, caratteristico.
  • SAPORE: Asciutto, armonico.
  • TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 4,5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 15 per mille.
Vini Lamezia

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