reggio calabria

Vini Scilla

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” non deve essere superiore a tonnellate 8 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di: 11% per i rosati; 11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Scilla”

Vini Pellaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” rosso e rosato a tonnellate 9 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:12% per i rosati;12% per i rossi;12% per il novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Pellaro”

Vini Palizzi

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” rosso e rosato a tonnellate 9 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di: 12% per i rosati; 12% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Palizzi”

Vini Locride

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Locride” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Locride” bianco e “Montonico” (localmente Mantonico) passito, non deve essere superiore a tonnellate 12 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996); per le tipologie rosato e rosso, anche novello, a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Locride” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi e per il Montonico; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Locride”

Vini Costa Viola

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Costa Viola”

Vini Calabria

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Calabria”

Vini Arghillà

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di 11% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Arghillà”

Vini Greco di Bianco

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino “Greco di Bianco” non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%. Continua a leggere “Vini Greco di Bianco”

Vini Bivongi

I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bivongi” rosso:

  • Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico, delicato;
  • sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
  • Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 20 per mille.

“Bivongi” rosato:

  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille.

“Bivongi” bianco:

  • colore: paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso, gradevole;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 15 per mille.

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Pesce sciabola o vela (Spatola)

Pesce sciabola o vela (spatola)
Pesce sciabola o vela (spatola)

“La maniera di cucinare il pesce cambia anche da paese a paese e questo avviene per il pesce più originale…e volgare dalla gastronomia bruzia, come le “costardelle”, le sarde, “i pisantuni” (della famiglia dei tonnidi), la “cicirella”, la “fravaglia” (miscuglio di piccoli pesci), la “spatola” (pesce sciabola o vela) e così via.” (da “Il pesce spada in cucina” di Pasquale Conti, pubblicato su Calabria Sconosciuta anno IV-V n. 16-17 – ottobre 1981 – marzo 1982).

E’ una ricetta molto semplice, che è opportuno ricordare, tenuto conto che è una pietanza molto diffusa in Calabria meridionale, tipica dei mesi estivi durante i quali la pesca della spatola è abbondantissima.

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