Mangone

Vini Donnici

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Donnici”

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