Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese

olive_oil

Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:
COLORE: Giallo paglierino – verde chiaro.
ODORE: Delicato di oliva.
SAPORE: Fruttato leggero.
PANEL TEST: Maggiore o uguale 6,5.
ACIDITA’ TOTALE: Espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
NUMERO PEROSSIDI: Max 14 Meq.
ACIDO OLEICO: Maggiore o uguale al 70%.
K270: Minore o uguale 0,2.
POLIFENOLI TOTALI: Maggiore o uguale 100 ppm.

Lavorazione = L’olio extravergine di oliva “Alto Crotonese” è ottenuto dalla varietà di olivo “Carolea” che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della Denominazione “Alto Crotonese” in misura non superiore al 30%, sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese. Oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti, sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari.Le caratteristiche pedologiche ed altimetriche del territorio fanno si che gli oliveti siano indenni da attacchi parassitari. Inoltre, l’operazione di fresatura del terreno elimina il problema delle erbe infestanti.La produzione massima di olive, destinate alla produzione di olio extravergine, non può superare 100 quintali per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare Kg. 65.La resa massima in olio non può superare il 20%.Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate e trasportate, fino alla fase di molitura, in recipienti rigidi ed areati.Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, negli impianti a ciclo continuo, durante la gramolatura, la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25°C, ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta.

Territorio = KR

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all’ottenimento dell’olio extravergine di oliva “Alto Crotonese” comprende i seguenti comuni della Provincia di Crotone: Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Savelli (in parte), Verzino.

ORIGINE: La coltivazione dell’olivo della Provincia di Crotone risale a circa 2000 anni prima di Cristo. Le tribù Enotrie o Pelasgiche, che risiedevano nell’entroterra crotonese, vissero in piccole entità sparse sul territorio ed erano dedite alla vita agro-pastorale. Le prime evidente tracce risalgono all’epoca bizantina, grazie all’opera di monaci dell’ordine Basiliano, i quali verso la fine del VI secolo, rifugiatisi in Calabria, provenienti dell’Oriente Ellenico, iniziarono a migliorare le tecniche colturali dell’olivo. La prova del loro operato sta nel ritrovamento di antichi frantoi, datati VI-X secolo dopo Cristo ed, ancora oggi, nei pressi di loro insediamenti abitativi, vi sono piante di olivo secolari quali Macchia di Alessio e Ratto, in agro del Comune di Savelli, nel territorio dell’antica Acherentia, Mennola nel comune di Pallagorio. All’inizio dell’ottocento un nobile di Cerenzia, tale Francesco Benincasa, scrivendo al Sig. Intendente di Cosenzia ed alla Società agraria del Regno delle due Sicilie, a proposito della flora del circondario, indicava l’olivo come albero meritevole della massima attenzione sia per la facilità di crescita che per i prodotti ragguardevoli che si possono ottenere. Tale coltura nell’ultimo cinquantennio ha subito una notevole espansione fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia dell’area consentendo di valorizzare territori poco adatti ad ospitare altre colture.Le operazioni di produzione, trasformazione e imbottigliamento sono effettuate nell’ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l’operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell’olio “Alto Crotonese”, garantendo che il controllo effettuato dall’organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l’orientamento del medesimo regolamento, un’occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.Gli agricoltori, molitori e imbottigliatori, che intendono porre in commercio l’olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornai dall’organismo di controllo.

LEGAME: Il territorio delimitato si presenta omogeneo per condizioni ecopedologiche e varietali estendendosi ai piedi della catena montuosa della Sila grande.L’orografia dell’intero comprensorio si caratterizza da una serie di colline, con pendenze molto variabili che si accentuano nella parte più a Nord del territorio.L’area geografica, per l’80% del territorio, supera i 400 metri sul livello del mare.Il clima è tipico dell’area Mediterranea con piogge concentrate nel periodo autunno-invernale.Studi linguistici sulla toponomastica dell’area interessata, G. Alessio e N. Misiti, E. Straface e J. Trumper, hanno evidenziato una serie di toponimi inerenti l’esistenza di cultivar primitive in quella area geografica quali “Serra Dera”, ulivo selvatico.Il territorio, dove si sviluppano gli antichi paesi di Cerenzia e Verzino, si prestava a varie colture agrarie tra le quali l’olivo. Tale ricchezza, fece scrivere al Barzio, nel XVI secolo “le olive, della grandezza delle mandorle, grosse e ricche di polpa, condite in botticella, sono ottime a mangiarsi”. Le varietà minori (Pennulara, Tonda di Strongoli e Rossanese) che concorrono alla produzione della DOP sono tipiche ed esclusive della zona di produzione e prendono il nome dai luoghi geografici dell’area mentre, la varietà principale “Carolea”, è tipica ed esclusiva della Regione Calabria. A testimonianza dello storico legame con l’ambiente, si festeggia da tempi immemorabili, la sagra del Cullurello, della quale, il letterato P. Maone, vissuto nella seconda metà dell’ottocento, ne dà una precisa descrizione: “Friggerà al crepuscolo il gustosissimo olio di oliva nelle enormi padelle per cuocere il cullurello, una rara leccornia”. Il cullurello è una strana ciambella fatta di pasta fresca, fritta ed arrossata nell’olio nuovo, mangiata calda e accompagnata dalle olive condite. La comparsa sulla tavola del cullurello segna ancora oggi l’inizio della stagione della raccolta delle olive. L’olivicoltura rappresenta il principale comparto produttivo dell’area, rivestendo un ruolo preminente nell’economia della zona incidendo per il 30% sulla PLV dell’area interessata.

disciplinare

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ALTO CROTONESE; A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.

ARTICOLO 1

Denominazione La Denominazione di Origine Protetta Alto Crotonese; e’ riservata all’olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

Varietà di olivo: La denominazione di origine protetta Alto Crotonese può essere attribuita all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà Carolea, che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione Alto Crotonese; in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

ARTICOLO 3

Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine della denominazione di origine protetta Alto Crotonese; devono essere prodotte, nell’ambito della provincia di Crotone, nei territori olivati della zona dell’alto crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto Savelli (in parte), Verzino. Tale zona e’ cosi’ delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall’area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione nord-est delimitando a sud le località di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell’area), per raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 340 metri s.l.m. Proseguendo verso nord-ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della S.S. 108 ter fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si porta a nord lungo una linea che passa attraverso la località Acqua dei Grozzi ad una altitudine di 565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine ovest del comune di Verzino. Che coincide con l’intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine del comune di Verzino, prosegue delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio e San Nicola dell’Alto. Dal punto di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni in località Rivista, la linea prosegue a sud dell’area di interesse, lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

ARTICOLO 4

Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di origine miocenico-pliocenica. di varia natura litologica, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, provviste di buona sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione massima di olive /Ha non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive e’ di kg 65 a pianta. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati. La resa massima delle olive in olio non puo’ superare il 20%.

ARTICOLO 5

Modalità di oleificazione Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu’ fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25°C. Ogni altro
trattamento e’ vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

ARTICOLO 6

Caratteristiche al consumo L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta +Alto Crotonese; nell’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino-verde chiaro; odore: delicato di oliva; sapore: fruttato leggero; punteggio minimo al panel test: 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio; acido oleico: non inferiore al 70%; numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg; K232:

ORGANISMO RICHIEDENTE: Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Alto Crotonese; indirizzo: Piazza Campo – 88819 Verzino (KR).

STRUTTURA DI CONTROLLO:3 A – Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria – Soc. Cons. a r. 1. – indirizzo: fraz. Pantella – 06050 Todi (PG).

Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese

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