Vini Pollino

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di origine Controllata “Pollino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A questo limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

disciplinare

Decreto del Presidente della repubblica del 4 giungo 1975.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO “POLLINO”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “Pollino” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

Il vino “Pollino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Gaglioppo (localmente noto anche come Arvino, Aglianico, Aglianico di Cassano e Lacrima) in misura non inferiore al 60%.Greco nero, Malvasia bianca (localmente noto come Verdana e luvarella), Montonico bianco e Guarnaccia bianca, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20% con una presenza massima del 20% dei vitigni a uve bianche.

ARTICOLO 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei comuni di Castrovillari, San Basile, Saracena, Cassano Jonio, Civita e Frascineto. Tale zona è così delimitata: a Nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la Strada Statale delle Calabria (n. 19), in prossimità del km. 198,500, il limite segue in direzione Sud-Est la strada ferrata che fiancheggia la Strada Statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari. Da qui, segue per un breve tratto la Strada Statale n. 19 sino ad incrociare poco dopo la Strada Statale di Castrovillari (n. 105) e quindi lungo questa prosegue verso Ovest incrociando il confine di Castrovillari (km. 87,500 circa), lo segue per un breve tratto verso Nord-Ovest e quindi verso Ovest segue quello di S. Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato. Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso Sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di S. Basile; prosegue lungo questi verso Sud prima e poi verso Est fino al km. 82 della strada per S. Basile, segue tale strada e superato di poco il km. 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione Sud va a congiungersi con la Strada Statale n. 105 in prossimità del km. 76,500. Segue la Strada Statale n. 105 in direzione Sud fino al km. 72,500 per poi proseguire verso Sud-Est per la strada che raggiunge C.sta del Cappello e incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso Nord-Est sino a raggiungere i ruderi di quota 284 in località Cavello.Da quota 284 segue verso Nord-Est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, segue seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114 e poi la quota 109 (Mass.a di Gallo). Segue quindi la strada verso Nord-Est per breve tratto e in prossimità della quota 114 prosegue verso Sud-Est per quella che conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversa la Strada Statale delle Calabrie (n. 19) prosegue per la strada che attraversa la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km. 3,5 la strada che, proseguendo verso Est, va a incrociare la linea ferroviaria per Cassano Jonio. Prosegue lungo la strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso Nord lungo la medesima sino a incrociare prima del centro abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul lato Est; segue quest’ultima sino a incontrare in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso Nord lungo la medesima sino all’altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita). Da qui segue una linea retta verso Est fino a incrociare il confine di Cassano Jonio seguendolo fino al M. Spirito Santo quota 533; da tale quota per una retta verso Nord-Est raggiunge il km. 104 della Strada Statale di Castrovillari (n. 105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km. 95 e da qui una linea retta verso Ovest sino alla Mass.a Frasca (quota 411). Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso Sud sino a incrociare e proseguire su quella che, in direzione Ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la Strada Statale n. 19 in località Crocefisso, chiudendo la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di origine Controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A questo limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’interno del territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

ARTICOLO 6

Il vino “Pollino” all’atto all’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino o rosso cerasuolo; – odore: profumo caratteristico; – sapore: pieno, asciutto; – gradazione alcolica minima complessiva: 12%; – acidità totale minima: 5 per mille; – estratto secco netto minimo: 20 per mille.E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Il vino “Pollino” ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12 e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione “superiore” a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni.

ARTICOLO 8

Alla Denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie altri recipienti contenenti il vino “Pollino” di cui al presente disciplinare, può figurare l’indicazione dell’annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

ARTICOLO 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la Denominazione di Origine Controllata “Pollino” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare è punito a norma dell’articolo 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930.

territorio = CS

Il vino “Pollino” all’atto all’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • COLORE: Rosso rubino o rosso cerasuolo.
  • ODORE: Profumo caratteristico.
  • SAPORE: Pieno, asciutto.
  • GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA COMPLESSIVA: 12%.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 5 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 20 per mille.

AREA DI PRODUZIONE: Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei comuni di Castrovillari, San Basile, Saracena, Cassano Jonio, Civita e Frascineto.Tale zona è così delimitata: a Nord, dal punto di incrocio del confine comunale di Castrovillari con la Strada Statale delle Calabria (n. 19), in prossimità del km. 198,500, il limite segue in direzione Sud-Est la strada ferrata che fiancheggia la Strada Statale fino ad incrociarla presso il centro abitato di Castrovillari. Da qui, segue per un breve tratto la Strada Statale n. 19 sino ad incrociare poco dopo la Strada Statale di Castrovillari (n. 105) e quindi lungo questa prosegue verso Ovest incrociando il confine di Castrovillari (km. 87,500 circa), lo segue per un breve tratto verso Nord-Ovest e quindi verso Ovest segue quello di S. Basile fino ad incrociare la strada per il centro abitato. Da tale punto di incrocio segue una retta spezzata verso Sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643 e sul proseguimento della retta tra queste due ultime quote raggiunge il confine comunale di S. Basile; prosegue lungo questi verso Sud prima e poi verso Est fino al km. 82 della strada per S. Basile, segue tale strada e superato di poco il km. 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di Saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione Sud va a congiungersi con la Strada Statale n. 105 in prossimità del km. 76,500. Segue la Strada Statale n. 105 in direzione Sud fino al km. 72,500 per poi proseguire verso Sud-Est per la strada che raggiunge C.sta del Cappello e incrocia, presso il Porcile, il sentiero che segue verso Nord-Est sino a raggiungere i ruderi di quota 284 in località Cavello. Da quota 284 segue verso Nord-Est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui, segue seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114 e poi la quota 109 (Mass.a di Gallo). Segue quindi la strada verso Nord-Est per breve tratto e in prossimità della quota 114 prosegue verso Sud-Est per quella che conduce a Varco Amendola (quota 106), quindi attraversa la Strada Statale delle Calabrie (n. 19) prosegue per la strada che attraversa la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km. 3,5 la strada che, proseguendo verso Est, va a incrociare la linea ferroviaria per Cassano Jonio. Prosegue lungo la strada e raggiunta la ferrovia prosegue verso Nord lungo la medesima sino a incrociare prima del centro abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul lato Est; segue quest’ultima sino a incontrare in località Frana Montana, la strada per Frascineto che segue verso Nord lungo la medesima sino all’altezza della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita). Da qui segue una linea retta verso Est fino a incrociare il confine di Cassano Jonio seguendolo fino al M. Spirito Santo quota 533; da tale quota per una retta verso Nord-Est raggiunge il km. 104 della Strada Statale di Castrovillari (n. 105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km. 95 e da qui una linea retta verso Ovest sino a alla Mass.a Frasca (quota 411).Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso Sud sino a incrociare e proseguire su quella che, in direzione Ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la Strada Statale n. 19 in località Crocefisso, chiudendo la delimitazione.

Vini Pollino

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